Cosa fare quando il proprio, o i propri alberi, sono confinanti con altri proprietari che protestano perché cadono le foglie o gli alberi sporcano?
Quello degli alberi confinanti è un problema molto comune.
Spesso il problema nasce come conseguenza di altri problemi di vicinato (è più alta la percentuale di vicini in disaccordo che in amicizia ahimé) e viene scaricato sugli inconsapevoli alberi che lì stanno magari da molti anni e di queste storie non vorrebbero sapere nulla.
Pertanto la prima cosa da fare quando insorgono conflitti è usare il buon senso, il pensiero positivo e la conoscenza.
Parlare è la prima cosa e far capire con toni pacati al vicino che protesta e li vuole rimuovere che gli alberi servono: danno ossigeno sempre, ombra d'estate, riparano dai rumori, apportano pace e bellezza, aumentano il valore degli immobili.
A questo mio link ci sono ben 7 motivi per argomentare in loro difesa:
http://antimopalumbo.wordpress.com/2010/01/
Tutte buone ragioni per investire sull’eventuale fastidio e manutenzione (rimozione foglie, pulizia, etc …) che l’albero comporta. Ricordate che con l’uso della diplomazia e del dialogo si ottengono spesso molti più risultati delle vie legali. Vie che però in certi casi (quando il proprietario è irremovibile e sta scaricando la sua rabbia e il suo malumore per una vita vissuta non in armonia con la natura) sono necessarie per difendere i propri alberi. Ecco quindi a questo proposito cosa dice la legge.
Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non si dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine così come stabilite dal art. 892 del Codice Civile:
° tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto (e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali) quelli che nella zona climatica in cui vengono piantati supereranno agevolmente i sei-sette metri di altezza complessiva o che hanno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza. Tra questi i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili ;
° un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
° mezzo metro per gli arbusti, le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto con un’altezza non superiore a due metri e mezzo (altezza del tronco prima delle biforcazioni);
° la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione , o dalla dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (ovviamente senza aperture), di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Per le piante esistenti :
° se si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale (per contratto o per usucapione ventennale) si può conservare l’albero, ma se questo muore o viene abbattuto l’impianto del suo sostituto dovrà rispettare le distanze legali. Unica eccezione si ha se l’albero da sostituire fa parte di un filare lungo il confine;
° se il diritto non è ancora stato acquisito, il confinante può richiedere in qualsiasi momento che l’albero venga reciso o ridotto.
La materia relativa al rapporto confinante – “albero invadente e fastidioso del vicino” è disciplinata dall’art.896 del Codice Civile che dispone solo nell’ipotesi in cui gli usi locali nulla dicano al riguardo. In tale ipotesi , la citata norma non conferisce al proprietario del fondo la facoltà di tagliare i rami dell’albero del vicino, che si protendono sulla sua proprietà; egli può soltanto diffidare il vicino a tagliarli, costringendolo se occorre, attraverso i mezzi previsti dal nostro ordinamento a tutela della proprietà.
Diversamente, se si tratta di radici che si addentrano nella sua proprietà, può egli stesso provvedere a reciderle.
Se si tratta poi di un albero da frutto, spettano al proprietario del fondo i frutti che cadono naturalmente dall’albero del vicino sul proprio fondo.