Incominciamo col dire che l’eutanasia di un equide si differenzia dal suo abbattimento in quanto la prima viene eseguita ai fini del benessere animale quando insorgono condizioni di sofferenza incompatibili con la vita, mentre il secondo è autorizzato per obiettivi ritenuti di interesse pubblico (macello, stamping out nelle malattie del patrimonio zootecnico, pericolo imminente o altro).
Ambedue sono effettuabili solo a raffronto di normative che lo consentano.
L’abbattimento è consentito nelle fattispecie elencate dall’Art. 19-ter. del C.P.- (Leggi speciali in materia di animali) che trovano poi sviluppo nelle normative speciali.
L’eutanasia è consentita in ristrettissime situazioni che sono quelle contemplate dalla convenzione di Strasburgo ratificata in Italia con la L.201/2010 per gli animali da compagnia intesi quali "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia", e dalla dalla L.281/91 ma solo per cani e gatti in particolari situazioni. L’unica legge che contempli l’eutanasia e l’abbattimento degli equidi per motivi è il Reg 1/2005 sul benessere durante il trasporto, art. 23 che recita: qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia." La concessione è limitata al momento del trasporto con animale sul camion.
Diversamente dall’abbattimento, l'eutanasia può avvenire solo ed esclusivamente ad opera di un veterinario.
Le fattispecie regolamentate dalle normative su abbattimento ed eutanasia non consentono mai motivazioni relative alla semplice convenienza del proprietario sia questa economica, affettiva o di ultimato rapporto ludico-sportivo.
Questo determina il fatto, nell’ipotesi secondo cui tutti i cavalli dovessero diventare non-DPA (o anche solo molti di loro) e lo sbocco della macellazione fosse precluso, che dalla sola Italia non “uscirebbero” dal territorio 34.000 cavalli/anno. L’Italia però non è l’unico paese ippofago del mondo. Sicuramente dunque si avrebbe un fenomeno di sovrappopolazione che peraltro, con l’anagrafe europea è già visibile nei paesi non ippofagi (si vedano gli abbandoni e scandali Irlandesi ma non solo).
Si veda a tal proposito il documento FNOVI: Eutanasia e professione veterinaria tra incremento della popolazione equina, legalità e codice deontologico
http://www.fnovi.it/docsOpener.php?fp=files%2FEquidi%2520-%2520Documento%2520FNOVI_definitivo.pdf
Le uniche norme specifiche sul benessere degli equidi riguardano quelle generiche contenute nel DLgs 146/01 per gli equidi DPA, le garanzie generiche sul maltrattamento e applicabili solo a fattispecie gravi del C.P., il DPCM 28 febbraio 2003 poco recepito dalle Regioni e con tutela solo per fattispecie ristrettissime cosi come l’OM 22 luglio 2009 “Martini” in relazione allo svolgimento di gare e manifestazioni non controllate da FISE, UNIRE che rimangono fuori da qualunque tutela legale se non quella del CP come tutti gli equidi non-DPA negli allevamenti.
Si veda a tal proposito gli articoli di 30 giorni
Dpa o non dpa, la legge tutela entrambi
http://www.trentagiorni.it/files/1269422977-10-30giorni-ott08%20-%2034%2035.pdf
ma sopratutto
Armi spuntate in mano ai veterinari per il benessere degli equidi
http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoliId=664
L’equide DPA può accedere a tutti i farmaci registrati per lui, più a tutti i farmaci registrati per animali da reddito, più a tutti i farmaci ad uso umano o per pet o per non-DPA le cui molecole siano contenute nella tabella 1 del Reg 37/2010/UE, più a tutti i farmaci contenenti le molecole di cui al Reg 1950/2008/CE (in genere sono quelli con TS di 180 giorni).
L’equide non-DPA oltre all’elenco dei farmaci di cui sopra può accedere ai farmaci le cui molecole non sono contenute ne nel reg 37/2010/UE e 1950/2008/CE purché non contenute comunque nella tabella 2 del reg. 37.
Il problema è che registrare un farmaco per non-DPA costa all’industria farmaceutica molto meno che per DPA per cui vengono registrati per non-DPA molti farmaci che contengono molecole autorizzate anche per DPA. Il veterinario dovrà applicare l’uso in deroga.
Le fattispecie di terapie orfane di farmaci per i DPA sono pochissime e elencate nel documento SIVE
http://www.anmvioggi.it/13103/29-09-11/gestione-sanitaria-di-equidi-documento-sive
Si deve però tener presente che tale documento elenca delle casistiche in cui in realtà l’assenza del farmaco per cause riferite alla via di somministrazione non richiedono il cambio di destinazione finale del cavallo ma solo l’applicazione dell’uso in deroga.
Comunque le patologie elencate nel documento SIVE non sono tra quella che più frequentemente si verificano in animali che incorrano in prestazioni “normali”. Il vero problema si pone in effetti per la terapia dei puledri inquanto anche le anestesie vengono risolte dal Regolamento 1950 che da accesso ad un largo ventaglio di molecole per questo scopo.
Dott. Vet. Eva Rigonat
Servizio Veterinario Azienda USL Modena