Desidero comunicare la presenza nel Veneto di un’importante norma a favore del territorio contenuta nel recente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/09 e pubblicato nel BUR n. 100 dell'8/12/09. La norma in questione è l'art. 39 comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione, che stabilisce il divieto di impermeabilizzazione di superfici superiori a 2000 m2 (comprese le superfici COPERTE!!) (anche se con alcune eccezioni). Trattasi di norma in grado, se applicata, di contenere il fenomeno delle inondazioni e allagamenti (frequenti) provocati dall’eccessiva impermeabilizzazione del suolo e dalla scarsa capacità di infiltrazione delle acque. La norma, nonostante non sia "perfetta", è a mio avviso un grande, nonché sofferto, traguardo raggiunto per fermare, o quanto meno arginare, la cementificazione del territorio veneto e il consumo di suolo. Anche perché l’art. 2 comma 3 delle medesime Norme Tecniche stabilisce che “gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli enti locali, anche già vigenti, devono conformasi al Piano (di Tutela delle Acque) per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica”. E quindi anche all’art. 39 comma 10.
Nonostante le parecchie eccezioni, sarebbe già un grande traguardo se la norma fosse effettivamente applicata e rispettata. E magari presa a riferimento da altre Regioni (se non lo hanno già fatto). Si spera che essa possa evitare il proliferare di enormi quanto inutili capannoni e invece promuovere la riqualificazione degli edifici dismessi esistenti, garantendo comunque la presenza di posti di lavoro.
Riporto il testo dell’articolo 39 comma 10 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque del Veneto (alla cui elaborazione ho attivamente contribuito, in qualità di funzionaria della Regione Veneto). Il resto del Piano di tutela delle acque è disponibile sul sito internet della Regione Veneto.
“10. E’ vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m2. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l’ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m2 impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m2 deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.”
Vi saluto cordialmente e mi auguro che il Vostro sito possa essere un efficace strumento per aumentare la sensibilità ambientale e per arrivare a vivere in un’Italia davvero più giusta, umana e accogliente, per noi e per i nostri figli.
Chiara Rossi